Indizione: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2024-2027 - si svolgeranno nei giorni 24 e 25 Novembre 2024 come da tabella sottostante:
Giorno | Ora | Luogo | Elettori |
24.11. 2024 | 08:00 - 12:00 | Seggio n.1 Sala riunioni Ala A | Genitori/Tutori Docenti ATA Studenti |
25.11. 2024 | 08:00 - 13:30 | Seggio n.1 Sala riunioni Ala A | Genitori/Tutori Docenti ATA Studenti del corso serale (II livello) |
Seggio n. 2 Itinerante | Studenti corso diurno |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri così suddivisi:
● 4 genitori
● 8 docenti
● 4 alunni
● 2 rappresentanti del personale A.T.A.
● Dirigente Scolastico
Di seguito vengono riportati alcuni adempimenti ai sensi dell’OM 215/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. 98/1992, 293/96 e 277/98.
ADEMPIMENTI
Elenco degli elettori Entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni la Commissione Elettorale deposita gli elenchi degli elettori presso la segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta). Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale d’Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi; La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio;
Presentazione delle liste dei candidati
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dalle ore 9:00 del 4 novembre 2024 alle ore 12:00 del 9 novembre 2024. Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
● LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;
● LISTA DEI DOCENTI: N. 20 presentatori;
● LISTA DEGLI STUDENTI: N.20 presentatori;
● LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori. I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. La modulistica per la presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria didattica dal giorno 25 ottobre 2024.
Verifica liste e candidati
La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione;Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo; Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale; l’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi;
Propaganda elettorale
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 18° giorno al 2° giorno fissato per le votazioni, in orario non coincidente con le attività didattiche. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati alla Dirigente scolastica almeno 5 giorni prima.
Costituzione dei seggi elettorali
La nomina dei componenti del seggio elettorale avverrà entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. I seggi elettorali saranno costituiti come segue:
∙ Seggio n. 1 presso la sala riunioni dell’ALA A dell’Istituto “A. Gramsci” di Monserrato - votano i genitori, i docenti, il personale ATA, studenti del corso serale (II livello);
∙ Seggio n. 2 itinerante - votano gli studenti del corso diurno. Il seggio n. 2 si recherà presso le singole classi per permettere a tutti gli studenti di esercitare il diritto di voto. Possono presenziare alle operazioni di votazione e spoglio solo i rappresentanti di lista. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
Predisposizione delle schede
Le schede elettorali sono suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura “Genitori” “Alunni” “Docenti” “Personale ATA”. Tutte le schede recano l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate da uno degli scrutatori del seggio. Sulla parte interna delle schede elettorali, accanto al motto di ciascuna lista, sono riportati i nominativi dei candidati.
Modalità delle votazioni
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono:
n. 2 per i genitori,
n. 2 per i docenti,
n. 2 per gli studenti,
n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.
Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, dello stesso istituto votano una sola volta.
Scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti. Dal processo verbale devono risultare:
● il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
● il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
● il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza. Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista selezionata. L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). Il verbale originale predisposto da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio è posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto”. Lo stesso deve essere consegnato a cura del Presidente al Seggio n. 1, competente al fine di procedere all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
Attribuzione
Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza. Come disposto dai commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 44 della circolare ministeriale 215 del 15 luglio 1991, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere edecimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Esempio dimostrativo:
In una scuola si presentino, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, tre liste studentesche con 8 candidati per lista. Potranno essere eletti 4 studenti in tutto. Vediamo come si attribuiscono questi 4 posti. Se la Lista I ha totalizzato 912 voti, la Lista II 600 voti e la Lista III 180 voti, bisognerà dividere progressivamente i voti della lista per 1,2,3 e 4, in modo tale da ottenere: Lista I: 912, 456, 304, 228 Lista II: 600, 300, 200, 150 Lista III: 180, 90, 60, 45 A questo punto si prendono in ordine decrescente i primi 4 quozienti calcolati: 912, 600, 456, 304 , siccome tre quozienti appartengono alla Lista I e uno solo alla Lista II, nessuno alla Lista III, significa che tre posti vanno alla Lista I e un solo posto va alla Lista II. All’interno delle liste saliranno in Consiglio di Istituto i primi tre studenti con maggiore numero di preferenze della Lista I e il primo per numero di preferenze della Lista II.
Proclamazione e ricorsi
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo on line. I rappresentanti di lista e/o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti; - L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. - L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori delle studentesse e degli studenti spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. - L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. Inoltre: Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Si ricorda inoltre che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. La prima convocazione del consiglio d'Istituto dovrà aver luogo non oltre il 20^ giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. I/le docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nelle proprie classi. La circolare è consultabile nel sito istituzionale e nel registro elettronico.